Si possono raccogliere i frutti che sporgono sulla strada?
Giù le mani dagli alberi che sporgono in strada: per legge non si possono raccogliere questi frutti. Lo sappiamo, purtroppo è un’abitudine radicata. Ma oltre a essere alquanto maleducata nei confronti della proprietà altrui, si configura anche un reato. Questo perché per legge non si possono raccogliere i frutti dei rami che si protendono in strada: si tratta comunque di furto a danno del proprietario dell’albero. Anche se ci sono delle precisazioni da fare.
Basta raccogliere frutti che pendono sulla strada

La legge in realtà differenzia fra frutti naturali e frutti derivanti da alberi in proprietà private. Partiamo dai frutti naturali. L’articolo che se ne occupa è l’820 del Codice Civile. Per questo articolo si parla di frutti naturali quando arrivano direttamente dalla cosa, concorrendovi o meno l’opera dell’uomo. Quindi non si parla solamente dei prodotti agricoli coltivati, ma anche dei frutti che crescono spontaneamente sulle piante.
Secondo questa norma i frutti fanno parte della “cosa” fino a quando non avviene la separazione. E tale separazione può avvenire naturalmente (quando il frutto maturo cade da solo dall’albero) o per opera dell’uomo (quando taglia, raccoglie o preleva il frutto che si trovava sull’albero).
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che i frutti acerbi non si possono raccogliere se si trovano su alberi che non siano di nostra proprietà. In base a questa sentenza, però, i frutti sono considerati separabili quando maturi, quindi non necessariamente quando caduti a terra o staccati dalla pianta.
Ma l’articolo 821 del Codice Civile dice anche che i frutti naturali “appartengono al proprietario della cosa che li produce”. La norma indica che l’eventuale proprietà (come avviene in caso di vendita) si acquista tramite la separazione.
Ci sarebbe poi l’articolo 896 che dice anche che, a meno di indicazioni diverse degli usi locali, i frutti che cadono naturalmente da rami che si sporgono sul terreno del vicino appartengono al proprietario del terreno su cui sono caduti. Questo si applica anche ai frutti caduti da rami che si protendono su strade pubbliche. In questo caso i passanti possono raccogliere i frutti caduti sulla strada pubblica.

Ed è qui che la cosa si fa interessante: la norma parla esplicitamente di frutti caduti a terra, non di raccolta di frutti dai rami. Il che vuol dire che non è considerato legale raccogliere i frutti pendenti dai rami, neanche se questi si allungano oltre i confini della proprietà.
Ricordiamo anche che è vietato entrare nella proprietà altrui per raccogliere eventuali frutti caduti a terra. In questo caso di parla di violazione di domicilio o invasione di terreni, quindi di violazioni che interessano il Codice Penale. Fra l’altro appropriarsi di tali frutti in proprietà privata si configura anche come reato di furto.
Quindi di fatto: tenete le manine a posto.